STATUTO

STATUTO 


ART.   1) - La “ PROGETTO 80 SAMPIERDARENA “ é un’Associazione apartitica avente sede in Genova, costituita nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II del Codice Civile.
ART.   2) - L’Associazione riunisce coloro che, condividendone le finalità, sono interessati alle problematiche inerenti il reinserimento nella normale vita sociale delle persone maggiorenni portanti handicap motorio irreversibile e che intendono, pertanto, sensibilizzare l’opinione pubblica, individuare e promuovere gli interventi e le azioni da compiersi a tal fine.
ART.   3) - L’Associazione ha carattere di volontariato e non persegue fini di lucro. Ne consegue che l’attività dei Soci è volontaria ed è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e svolta con lo scopo solidaristico.
ART.   4) - L’Associazione per il perseguimento dei suoi fini, si propone di compiere quanto necessario per restituire la normale vita sociale alle persone maggiorenni portanti handicap motorio irreversibile.
A tale scopo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà :
            A) promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e sociale relativa;
            B) sollecitare l’emanazione e la corretta applicazione di una legislazione adeguata, con interventi in ogni opportuna sede, promuovendo inoltre da parte di Enti Pubblici l’istituzione di centri e servizi di assistenza sociale, anche nell’ambito di attività già organizzata e, in genere, promuovendo ogni iniziativa atta a favorire la qualità di vita delle persone handicappate motorie ed in particolare il loro reinserimento nella vita sociale;
            C) provvedere a costituire, ove necessario, servizi sociali, privilegiando il convenzionamento con l’Ente Pubblico; svolgere attività di servizio sociale individuale alle persone handicappate motorie che ne facciano richiesta, purché riconducibili nei limiti determinati dalla propria disponibilità in dotazione e in organizzazione;
            D) può far parte di Consulte e di Comitati di coordinamento tra associazioni, di cooperative sociali o a carattere assistenziale, purché senza impegno finanziario, promuovendone lo sviluppo;
            E) può attivare e mantenere relazioni con tutti quegli Enti e quelle Istituzioni pubbliche e private, qualora tale contatto sia funzionale al conseguimento delle finalità dell’Associazione;
            F) può attivare e mantenere relazioni con Associazioni o Enti esteri o internazionali che perseguono le stesse finalità;
            G) può raccogliere e divulgare informazioni sulle attività inerenti lo scopo dell’Associazione e sulla attività associativa;
            H) può svolgere attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai problemi sociali che lo stato di handicappato motorio maggiorenne comporta;
            I) curare la raccolta e la destinazione di contributi per la realizzazione di progetti di intervento nel settore dei servizi alle persone handicappate motorie, nonché per le attività necessarie al perseguimento dei fini statutari dell’Associazione.
E’ esclusa dall’oggetto dell’Associazione l’attività di assistenza sanitaria ed economica.

PATRIMONIO E RENDICONTO

ART.   5) - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili dei quali abbia la proprietà, ed in particolare dalle contribuzioni, lasciti e donazioni dei Soci o di Terzi elargiti a tale titolo.
ART.   6) - L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Nel Bilancio annuale, redatto dal Tesoriere secondo i principi di corretta ragioneria, devono risultare i beni, i contributi, le donazioni o i lasciti ricevuti.


SOCI

ART.   7) - Possono essere Soci coloro che si propongano di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità dell’Associazione.
I Soci si distinguono in:
            A) Onorari : coloro che sono identificati come tali dal Presidente dell’Associazione;
            B) Permanenti : le persone maggiorenni portanti handicap motorio irreversibile;
            C) Volontari : coloro che prestano la loro attività volontaria, gratuitamente e senza diritto ad alcun compenso, nell’Associazione per il conseguimento degli scopi della stessa;
            D) Ordinari : coloro che versano il rispettivo contributo associativo annuale;
            E) Benemeriti : non sono Soci, ma con tale termine sono indicati e iscritti sul registro dei Soci, nella rispettiva categoria, i nominativi delle persone defunte indicate sul modulo di iscrizione, da parte di chi versi in loro nome il rispettivo contributo associativo.
Possono essere Soci Ordinari anche Enti e Società che condividano le finalità associative e svolgano attività non in contrasto con esse.
ART.   8) - L’Assemblea Generale fissa annualmente l’entità del contributo associativo da versarsi da ogni Socio, con esclusione dei Soci Volontari, in considerazione della gratuità delle loro prestazioni.
ART.   9) - L’Associazione stipulerà in favore di tutti i Soci Volontari una polizza assicurativa, anche se non previsto per legge, a copertura dei rischi di infortunio e di malattia connessi allo svolgimento della loro attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i Terzi.
ART.   10) - L’Associazione promuoverà annualmente corsi di formazione e aggiornamento per i Volontari anche con l’intervento di personale specializzato esterno all’Associazione.
ART.   11) - I Soci devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell’Associazione.
I nuovi Soci acquistano tale qualità all’atto della loro iscrizione sul registro Soci, nelle rispettive categorie, che dovrà essere effettuata entro trenta giorni dal deposito della domanda di iscrizione; l’iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.
I Soci sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti, solo se in regola con il versamento del contributo associativo.
Viene considerato nuovo Socio chi, pur essendo stato Socio in passato, non abbia rinnovato l’iscrizione per l’esercizio precedente.
Hanno diritto di voto attivo e passivo i Soci Permanenti, Volontari, Ordinari.
Condizione necessaria per poter essere eletto alle cariche associative è la qualifica di Socio.
I Soci:
            A) Si impegnano nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle problematiche relative all’oggetto dell’Associazione e si adoperano affinché siano perseguite le finalità dell’Associazione;
            B) Si impegnano a prestare la propria attività in modo volontario, personali, spontaneo e gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e con scopo solidaristico;
            C) Si impegnano al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle norme associative, ad uniformarsi alle finalità e direttive dell’Associazione, a versare il previsto contributo associativo, a non operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di Socio alcun beneficio personale.
ART.   12) - Si perde la qualità di Socio per:
- dimissioni;
- mancato versamento entro il termine fissato dal contributo associativo, ove previsto;
- espulsione.                                                                
L’espulsione viene deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.
ART.   13) - Le cariche assunte nell’ambito dell’Associazione non sono retribuite e non danno diritto a pretesa di compenso alcuno poiché si intendono accettate nello spirito di volontariato che è componente costitutiva fondamentale specifica dell’attività associativa.

ORGANI SOCIALI

ART.   14) - Gli Organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori;
5) il Tesoriere;
6) il Probiviro.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.   15) - Le Assemblee dei Soci si dividono in ordinarie e straordinarie.
Le Assemblee straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e , quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre.
Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell’Associazione o allo scioglimento della stessa.
L’Assemblea straordinaria ha la facoltà di approvare un Regolamento e successivamente di modificarlo, al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell’attività dell’Associazione.
ART.   16) - Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
Ogni anno, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla fine dell’anno sociale, deve essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all’esame e alla delibera dei Soci:
            1) il bilancio (nelle sue parti di Stato Patrimoniale e Conto Economico) a consuntivo dell’anno precedente;
            2) il bilancio a preventivo dell’anno corrente;
           3) La Relazione Annuale del Presidente sulla attività associativa, sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
            4) la Relazione del Collegio dei Revisori se esistente;
            5) gli altri argomenti all’ordine del giorno o proposti dagli intervenuti.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre tre mesi dalla data in cui  gli pervenga richiesta in tal senso:
            1) da più di un terzo dei Soci Permanenti o dei Soci Volontari o dei Soci Ordinari;
            2) da più della metà dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
            3) dal Collegio dei Revisori.Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine sopraindicato, chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente.

ART.   17) - Le Assemblee sono convocate per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci, entro e non oltre dieci giorni prima della data dell’Assemblea.
Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci.        
Ogni Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea con atto di delega da lui sottoscritto o, in casi di impossibilità motoria dalla persona che ne abbia la facoltà. Ogni delegato non potrà avere più di quattro deleghe.
I Soci Permanenti possono delegare solo altri Soci Permanenti e non vi è limite nel numero delle deleghe che può avere ogni delegato.
La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza o in sua rinuncia, da persona nominata dagli intervenuti i quali nomineranno, altresì, un Segretario, che provvederà alla redazione del verbale, a meno che lo stesso non debba essere redatto da Notaio.
Nel verbale dell’Assemblea devono risultare annotati:
            - la descrizione dello svolgimento dei lavori dell’Assemblea;
            - il riassunto degli argomenti discussi;
            - le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei voti espressi;
            - le dichiarazioni, succintamente, di cui venga espressamente richiesta l’annotazione con indicazione del nome del richiedente;
            - quant’altro il Segretario, su consenso del Presidente, ritenga opportuno annotare.
Nelle Assemblee Straordinarie il Verbale dovrà essere redatto per atto pubblico e di conseguenza il Segretario dell’Assemblea sarà un Notaio designato dal Presidente.
ART.   18) - L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia stata effettuata regolarmente la convocazione e siano presenti, in proprio o per delega:
- in prima convocazione, la metà più uno dei Soci Permanenti e più di un terzo dei Soci Ordinari e Volontari, da intendersi questi due ultimi come unica categoria ai fini di tale computo;
- in seconda convocazione con la presenza di più di un terzo dei Soci Permanenti, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari o Volontari intervenuti.
ART.   19) - L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia stata effettuata regolarmente la convocazione e siano presenti, in proprio o per delega:
- in prima convocazione, più di due terzi dei Soci Permanenti e più di metà dei Soci Ordinari e Volontari, da intendersi questi due ultimi come unica categoria ai fini di tale computo;
- in seconda convocazione con la presenza di più della metà dei Soci Permanenti e più di un terzo dei Soci Ordinari e Volontari intervenuti, sempre intesi come unica categoria.
ART.   20) - Sia nell’Assemblea ordinaria che nell’Assemblea straordinaria, in sede di delibera, per ogni votazione verranno fatti due distinti computi dei voti espressi e cioè quelli espressi dai Soci Ordinari e Volontari e quelli dei Soci Permanenti.
Le delibere sia dell’Assemblea ordinaria che dell’Assemblea straordinaria, si intendono validamente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei Soci intervenuti, con la seguente limitazione:
non sono approvate le delibere che pur ottenendo i voti favorevoli della maggioranza dei Soci intervenuti non abbiano ottenuto nel proprio ambito i voti favorevoli della maggioranza dei Soci Permanenti intervenuti.
Ogni Socio intervenuto ha diritto ad un voto.
I Soci Onorari non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente o deliberata dall’Assemblea stessa.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.   21) - L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre Consiglieri scelti tra i Soci dell’Associazione e comprende nel proprio ambito il Presidente, il Tesoriere e il Segretario Generale.
L’Assemblea ordinaria nomina:
A)        i Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo, determinandone il numero e la durata in carica;
B)        il Presidente del Consiglio di Presidenza;
C)        il Tesoriere e il Segretario Generale;
D)        eventuali altre funzioni ad altri Consi
glieri, se eletti.
Tutte le cariche sono gratuite e nessun compenso sarà dovuto ne potrà essere deliberato a favore del Presidente o dei membri del Consiglio di Presidenza.
Tutte le cariche si intendono prorogate dalla loro data di scadenza fino alla prima successiva Assemblea ove tale carica dovrà essere riconfermata o rinnovata, anche se tale argomento non sia inserito all’ordine del giorno.
L’Assemblea può revocare le cariche conferite, senza necessità di motivazione e senza possibilità di opposizione da parte degli interessati.
Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sugli argomenti indicati nell’avviso di convocazione, con un preavviso di almeno sette giorni, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal almeno un terzo dei Consiglieri.
Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno con la maggioranza dei presenti.
Fa eccezione la delibera di espulsione di un Socio che richiede l’approvazione di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.
Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata.
Sempreché la maggioranza dei Consiglieri non si dimetta, dovendosi in tal caso procedere alla convocazione dell’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il Consigliere dimissionario cessa dalla carica all’atto della comunicazione al Presidente.
Cessa dalla carica il Consigliere che cessa di essere Socio dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo:
            A) ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche in giudizio ed ha tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, salvo diversa delibera dell’Assemblea all’atto della nomina;
            B) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, e vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
            C) sovrintende alle attività dell’Associazione ed all’esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
            D) sovrintende alla distribuzione degli incarichi inerenti l’attività sociale ai Soci Volontari;
            E) redige la Relazione Annuale sulla attività associativa, sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
            F) può delegare in parte i propri poteri si Consiglieri, preferibilmente al Tesoriere o al Segretario Generale, e nominare Procuratori speciali per singoli atti.
Il Tesoriere:
            A) tiene la contabilità dell’Associazione redigendo le opportune annotazioni;
            B) redige il Bilancio sia a consuntivo ce a preventivo, aggiungendovi, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico e finanziario.
 
Segretario Generale:
            A) coadiuva il Presidente nell’Amministrazione ordinaria dell’Associazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.

PRESIDENTE

ART.   22) - In sostituzione del Consiglio di Presidenza l’Assemblea può nominare un Presidente il quale avrà la rappresentanza legale dell’Associazione anche in giudizio e tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, salvo diversa delibera dell’Assemblea all’atto della nomina.
Inoltre, quanto nel presente Statuto si riferisca al Consiglio Direttivo o al Presidente di tale Consiglio, deve essere inteso come riferito al Presidente per quanto compatibile.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART.   23) - L’Assemblea può nominare un Revisore o un Collegio di Revisori composto di almeno tre membri, determinandone la durata in carica.
La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
La carica di Revisore è gratuita né da diritto a compenso alcuno.

PROBIVIRO

ART.   24) - Ogni controversia tra associati o tra associati e l’Associazione e suoi Organi o tra gli Organi dell’Associazione relativa alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia dello Statuto, del Regolamento e di ogni atto associativo, nonché relativa a fatti o comportamenti connessi alla vita associativa è devoluta alla cognizione di un Probiviro che decide anche quale amichevole compositore.
Il Probiviro è nominato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova su istanza di una delle parti in conflitto.
La decisione del Probiviro che deve essere resa entro novanta giorni è inappellabile.
E’ escluso il ricorso preventivo ad ogni altra giurisdizione.

SCIOGLIMENTO

ART.   25) - L’Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento, cessazione ovvero l’estinzione dell’Associazione, nominando uno o più Liquidatori, e indicando, nel contempo, una o più organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore cui dovranno essere devoluti, per obbligo di legge, i beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione.
ART.   26) - Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, trovano piena applicazione le norme di legge in materia ed in particolare la L. 11/08/1991 n.266 e successive norme di attuazione.